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Decreto legge 09.11.2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 09.11.2020, n. 279)

Titolo II - Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia

Art. 20 - Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.