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Decreto legge 09.11.2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 09.11.2020, n. 279)

Titolo II - Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia

Art. 18 - Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «o scaduti nelle annualità 2018 e 2019,» e dopo le parole «sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.