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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 6 - Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni

1. Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all'USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

2. Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all'art. 5 comma 3, il dirigente scolastico assegna i candidati esterni, assegnati all'istituto statale o paritario dall'USR, tra le diverse sottocommissioni dell'istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.

3. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del Decreto materie, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.

4. Negli indirizzi di studio nei quali sono stati individuati commissari della classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.