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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 5 - Sedi dell'esame

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo sono sedi dell'esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

3. Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d'esame segue le modalità di cui all'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo e al paragrafo 3 della nota direttoriale 28 ottobre 2019, n. 22110.