Decreto M.U.R. 25.05.2020, n. 94
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Formula iniziale
Visto il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha modificato il decreto ministeriale 30 settembre 2011, e in particolare l'art. 4, co. 4, ai sensi del quale "sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a. abbiano sospeso il percorso, ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile";
Vista la nota del 7 novembre 2019, n. 34823 con cui la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore ha precisato che "[...] in considerazione dell'elevato numero di idonei del IV° ciclo TFA [...] ogni ateneo, nell'elaborazione del piano di offerta formativa, dovrà tener conto di eventuali idonei che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.m. 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra istituzioni accademiche interessate";
Visto il d.m. 12 febbraio 2020 (prot. n. 95), di attribuzione dei posti e indicazione delle date di svolgimento delle prove per il corso di specializzazione sul sostegno di cui al d.m. n. 249/2010 e successive modifiche e integrazioni, per l'a.a. 2019-2020;
Visto il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (conv. con l. 5 marzo 2020, n. 13), e, in particolare, l'art. 1, co. 2, lett. d);
Visto il d.m. 11 marzo 2020 (prot. n. 176), concernente il differimento, a seguito dell'emergenza epidemiologica, delle date di svolgimento delle prove già fissate per il 18 e 19 maggio 2020;
Visto il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1, co. 2, lett. p);
Visto il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1, co. 13;
Visto il d.P.C.M. 17 maggio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1, co. 1, lettere q) e s);
Visto il d.m. 28 aprile 2020 (prot. n. 41), recante ulteriore rinvio al mese di settembre e ottobre 2020 delle date fissate dal d.m. 11 marzo 2020 (prot. n. 176), sopra citato;
Tenuto conto della nota dell'8 maggio 2020 con cui la CRUI ha chiesto l'immediata attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico per gli idonei dei cicli precedenti;
Ritenuto di accogliere detta richiesta al fine di assicurare, in considerazione del numero elevato dei partecipanti, un avvio scaglionato dei corsi di specializzazione per il V ciclo per il sostegno didattico nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di distanziamento previste dalle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che i candidati idonei, iscritti regolarmente al V ciclo a.a. 2019/2020, sono ammessi in soprannumero senza la necessità di svolgere le prove di accesso, così come previsto dall'art. 4 comma 4, d.m. 92/2019
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Decreta
1. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed esclusivamente per l'a.a. in corso, è autorizzato l'avvio delle attività formative dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, anche utilizzando modalità a distanza per lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti.
2. Gli idonei che non intendano partecipare alle attività formative di cui al comma 1 potranno partecipare ai corsi organizzati dagli atenei al termine delle selezioni del V ciclo del corso di specializzazione del sostegno.
3. Resta ferma la data, fissata dal d.m. 28 aprile 2020, n. 41, di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.