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Decreto M.U.R. 25.05.2020, n. 94

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Formula iniziale

Visto il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha modificato il decreto ministeriale 30 settembre 2011, e in particolare l'art. 4, co. 4, ai sensi del quale "sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a. abbiano sospeso il percorso, ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile";

Vista la nota del 7 novembre 2019, n. 34823 con cui la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore ha precisato che "[...] in considerazione dell'elevato numero di idonei del IV° ciclo TFA [...] ogni ateneo, nell'elaborazione del piano di offerta formativa, dovrà tener conto di eventuali idonei che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.m. 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra istituzioni accademiche interessate";

Visto il d.m. 12 febbraio 2020 (prot. n. 95), di attribuzione dei posti e indicazione delle date di svolgimento delle prove per il corso di specializzazione sul sostegno di cui al d.m. n. 249/2010 e successive modifiche e integrazioni, per l'a.a. 2019-2020;

Visto il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (conv. con l. 5 marzo 2020, n. 13), e, in particolare, l'art. 1, co. 2, lett. d);

Visto il d.m. 11 marzo 2020 (prot. n. 176), concernente il differimento, a seguito dell'emergenza epidemiologica, delle date di svolgimento delle prove già fissate per il 18 e 19 maggio 2020;

Visto il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1, co. 2, lett. p);

Visto il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1, co. 13;

Visto il d.P.C.M. 17 maggio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1, co. 1, lettere q) e s);

Visto il d.m. 28 aprile 2020 (prot. n. 41), recante ulteriore rinvio al mese di settembre e ottobre 2020 delle date fissate dal d.m. 11 marzo 2020 (prot. n. 176), sopra citato;

Tenuto conto della nota dell'8 maggio 2020 con cui la CRUI ha chiesto l'immediata attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico per gli idonei dei cicli precedenti;

Ritenuto di accogliere detta richiesta al fine di assicurare, in considerazione del numero elevato dei partecipanti, un avvio scaglionato dei corsi di specializzazione per il V ciclo per il sostegno didattico nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di distanziamento previste dalle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che i candidati idonei, iscritti regolarmente al V ciclo a.a. 2019/2020, sono ammessi in soprannumero senza la necessità di svolgere le prove di accesso, così come previsto dall'art. 4 comma 4, d.m. 92/2019

Sentito il Ministero dell'istruzione;

Decreta