Decreto M.I. 18.05.2020, n. 573
1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dei posti disponibili in ciascuna provincia, l'aspirante collocato nella graduatoria nazionale è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno o, qualora in esubero nella graduatoria provinciale di appartenenza, a tempo parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. Per i contratti di cui al primo comma non è richiesta la presentazione della documentazione di rito e permane la condizione risolutiva dell'accertamento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 1074 del 20.11.2019 e all'articolo 4 del decreto dipartimentale n. 2200 del 2019. La competenza alla verifica dei requisiti di ammissione, dei titoli dichiarati e all'eventuale adozione dei provvedimenti di esclusione resta attribuita agli Uffici scolastici regionali che hanno approvato le graduatorie provinciali in applicazione dello stesso decreto dipartimentale n. 2200 del 2019.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale. La mancata sottoscrizione del contratto a tempo pieno non pregiudica il contratto a tempo parziale al 50% già sottoscritto a seguito della procedura selettiva di cui Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, a meno che il posto a tempo parziale al 50%, divenuto disponibile nel corso della procedura nazionale, non sia stato contestualmente assegnato ad altro aspirante in esubero nella provincia di appartenenza ai sensi dell'art. 3, comma 3. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto a tempo pieno non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni in ambito nazionale.
5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, che tiene conto dell'eventuale periodo di prova già svolto a tempo parziale.