Decreto M.I. 18.05.2020, n. 573
1. Gli aspiranti sono collocati in una graduatoria nazionale predisposta sulla base del punteggio complessivo e delle precedenze e/o preferenze attribuito nelle graduatorie provinciali approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici scolastici regionali all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019.
2. Il Direttore generale per il personale scolastico approva con proprio provvedimento la graduatoria nazionale.
3. La graduatoria di cui al precedente comma è pubblicata nell'albo e sul sito internet del Ministero, degli USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative.
4. La rinuncia all'assegnazione del posto a tempo pieno non pregiudica il contratto a tempo parziale al 50% già sottoscritto a seguito della procedura selettiva di cui Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, a meno che il posto a tempo parziale al 50%, divenuto nuovamente disponibile nel corso della procedura nazionale, non sia stato contestualmente assegnato ad altro aspirante in esubero nella provincia di appartenenza ai sensi dell'art. 3, comma 3. La rinuncia all'assegnazione del posto a tempo pieno non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni in ambito nazionale.
5. Qualora nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto si verifichino delle disponibilità nelle province nelle quali, all'esito della procedura selettiva indetta con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, vi è un numero di aventi titolo che non sono stati assunti per carenza di posti disponibili, si procede allo scorrimento della rispettiva graduatoria provinciale di merito nei limiti dei posti a tempo parziale divenuti nuovamente disponibili.