Decreto M.I. 18.05.2020, n. 12
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.
2. La sequenza delle operazioni è definita dall'allegato A - Personale docente. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 - del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688.
3. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero non riassorbite per effetto delle nomine effettuate a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvede al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
4. L'assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti - risultanti al sistema informativo - che, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti anche nell'organico relativo all'anno scolastico 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai fini di cui al comma 4 e nei limiti del contingente assegnato dal presente decreto, non sono utilizzate le sedi disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la continuità didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021.
6. L'assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.