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Decreto M.I. 18.05.2020, n. 12

Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159.

Art. 2 - Graduatorie valide per le immissioni in ruolo

1. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).

3. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546.