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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 14, commi 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666,

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all'allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 e i commi 14 e 15 dell'articolo 13 dell'ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all'articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l'articolo 12, commi 5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell'abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

Ritenuto di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;

Ritenuto di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6- ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti;

Ritenuto attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017;

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020;

Sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze

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