Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60
1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministro: il Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: il Ministero dell'istruzione;
c) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) Legge 124/1999: la legge 3 maggio 1999, n. 124;
e) Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
f) D.lgs 59/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
g) DL 22/2020: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
h) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;
i) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
j) GAE: le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;
l) Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
m) CFU: crediti formativi universitari;
n) CFA: crediti formativi accademici.