Protocollo d'Intesa M.I. e C.N.F. 22.07.2020
1. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che ogni singola convenzione tra Ordine locale degli Avvocati ed istituto scolastico possa prevedere l'attivazione di una specifica progettualità, di uno dei percorsi opzionali di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero la realizzazione di un Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento di cui all'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Delle convenzioni stipulate per l'attivazione di un corso opzionale di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è fatta menzione nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.
3. Ogni Ordine degli Avvocati che sottoscriverà una convenzione con un istituto scolastico per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1, si impegna:
a) ad indicare, per lo svolgimento dei percorsi formativi di Cui al precedente art. 3, comma 2, avvocati iscritti nell'albo ordinario e/o praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro;
b) a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore degli avvocati e/o dei praticanti avvocati impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della anzidetta convenzione.