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Ordinanza M.I. 27.06.2020, n. 41

Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto legge, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo, le cui sessioni si svolgono secondo i calendari predisposti dalle singole istituzioni scolastiche, previa comunicazione al competente USR, anche in deroga al termine iniziale del 10 luglio 2020, previsto dall'articolo 4, comma 1, primo periodo, dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, e resi noti ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza dei calendari medesimi.

2. L'ammissione dei candidati esterni, che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe, è subordinata al superamento di un esame preliminare, inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono, altresì, l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati, in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento, relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

4. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima, nonché su tutte le discipline e conoscenze, abilità e competenze dell'ultimo anno.

5. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della l. n. 29 del 2006, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.

7. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

8. Ai sensi del comma 1, il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento delle prove scritte e orali dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. In caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità a una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.