Ordinanza M.I. 27.06.2020, n. 41
1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente Ordinanza:
a) i candidati interni di cui all'articolo 21 dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo,
b) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto legge, tutti i candidati esterni che abbiano superato gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo, come disciplinati all'articolo 7 della presente Ordinanza.
2. Resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 7, del Decreto legge in merito all'eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l'anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.