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Ordinanza M.I. 27.06.2020, n. 41

Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 3 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 5.

2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami di idoneità e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

3. Sostengono gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima (per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni anche coloro che cessino la frequenza prima del 15 marzo);

b) i candidati interni, che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, purché iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale di studi.

4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

5. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

6. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.