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Decreto dipartimentale M.I. 18.02.2020, n. 213

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Art. 5 - Procedura di accreditamento

1. Le richieste di accreditamento sono valutate dalla Commissione prevista dall'articolo 3 del decreto interministeriale nominata con decreto del Direttore generale della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. La Commissione è presieduta da un dirigente del Ministero dell'istruzione ed è composta da altri quattro membri, due dei quali sono designati dal Direttore generale per l'educazione e la ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Entro il 26 marzo 2020 i soggetti interessati presentano le richieste di accreditamento; entro il 1° luglio 2020 la Commissione di cui all'articolo 3 del D.I. esprime motivato parere sulla richiesta di accreditamento; entro l'8 settembre 2020 si concludono le procedure di accreditamento attraverso l'adozione del provvedimento congiunto del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per l'educazione e la ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima della formale adozione del diniego di iscrizione, dà comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento dell'iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

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