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Decreto dipartimentale M.I. 18.02.2020, n. 213

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Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per ottenere l'accreditamento e permanere nell'elenco dei soggetti del Sistema coordinato, devono possedere i seguenti requisiti:

a. prevedere nello statuto, o nell'atto costitutivo, tra le finalità principali, la promozione di iniziative, azioni, attività, almeno in una delle aree dei temi della creatività;

b. disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

c. disporre stabilmente di risorse professionali qualificate in relazione alle attività da realizzare, la cui formazione ed esperienza siano attestate almeno dal possesso di laurea triennale rilasciata dall'università o diploma accademico di primo livello, rilasciato da un istituto dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 o da istituto di cui all'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 limitatamente ai corsi attivati e autorizzati, o da comprovata esperienza di livello nazionale, nelle aree dei temi della creatività, adeguatamente documentata;

d. garantire capacità logistiche riguardo al possesso di dotazioni tecnologiche di qualità e di locali idonei per lo svolgimento delle attività da realizzare e per la didattica individuale e collettiva, in conformità alla normativa vigente;

e. documentare il sistematico ricorso al monitoraggio, anche in itinere, e alla valutazione dell'impatto delle azioni realizzate relative all'area per cui si richiede l'accreditamento;

f. operare attraverso attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sper

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