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D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (G.U. 15.06.2020, n. 150)

Art. 9 - Costituzione e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione all'INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca.

2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.

5. Le modalità di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni operative di cui all'articolo 17. La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 per cento dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. Ai fini del rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del gestore.

6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5. Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.