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D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (G.U. 15.06.2020, n. 150)

Art. 8 - Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

a. l'impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

b. il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;

c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;

d. l'impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.