D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51
1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:
a. l'impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
b. il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;
c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
d. l'impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.