Decreto M.I. 21.04.2020, n. 499
1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.
2. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.
3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, è indicata all'Allegato D al Decreto Ministeriale.