Decreto M.I. 21.04.2020, n. 499
1. Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione nazionale di esperti nominata con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo e dell'art. 5 del Decreto Ministeriale, che provvede altresì, almeno sette giorni prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione delle relative griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per ciascuna procedura. La Commissione nazionale di esperti valida, altresì, i quesiti della eventuale prova preselettiva.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto Ministeriale.