Ordinanza M.I. 05.08.2020, n. 83
1. I posti relativi ai contratti attivati con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita funzione a sistema, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 4.
2. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
3. Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza.
4. Per i contratti relativi al personale ATA, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.
5. Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale di cui alla presente ordinanza, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. A tal fine una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.