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Ordinanza M.I. 05.08.2020, n. 83

Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Ai fini della ripresa dell'attività didattica in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici in cui sono evidenziate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, potranno derogare, nel limite delle risorse ripartite ai sensi del comma 2, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.

3. Al fine di contemperare le esigenze della didattica e l'adeguata vigilanza sugli alunni, l'attivazione degli eventuali incarichi di cui al comma 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.