Decreto M.I. 19.08.2020, n. 104
Formula iniziale
Visti gli articoli 77 e 97 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 e, in particolare, gli articoli 230-bis, comma 1, e 265;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 6, 7, e 36;
Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e in particolare, l'articolo 19, comma 7, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo e A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra citato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto l'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022".
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 120, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, recante il "Piano nazionale per la scuola digitale";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto l'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone che: "1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.";
Visto l'articolo 265, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale "7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, [...] 230-bis, commi 1 e 3, [...] del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede: a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258; b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.";
Preso Atto che l'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 autorizza le istituzioni scolastiche a sottoscrivere contratti a tempo determinato per il reclutamento di assistenti tecnici limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e non oltre tali mesi;
Rilevato che il medesimo articolo 230-bis, comma 1, prevede che la durata degli anzidetti contratti non possa eccedere il termine del 31 dicembre 2020;
Rilevato che, ai sensi del citato articolo 230-bis, comma 1, i contratti a tempo determinato di cui al primo periodo della norma possono essere sottoscritti esclusivamente in relazione al profilo professionale di assistente tecnico dell'area informatica;
Considerato che tale personale deve essere inserito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado attesa l'esigenza, di cui al medesimo articolo 230-bis, comma 1, di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica e, parimenti, il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica anche nell'ambito delle anzidette istituzioni scolastiche;
Rilevato che l'articolo 230-bis, comma 1, prevede che il contingente di assistenti tecnici reclutato attraverso i contratti a tempo determinato di cui al primo periodo della anzidetta norma venga ripartito tra le istituzioni scolastiche ivi considerate in relazione al numero degli studenti presenti in ciascun istituto scolastico;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, non contempla la presenza di personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione né, di conseguenza, detta criteri per la ripartizione dei relativi contingenti presso le istituzioni medesime;
Rilevato che il medesimo articolo 230-bis, comma 1, reca anche la quantificazione degli oneri finanziari, che risulta pari a complessivi euro 9,3 milioni in relazione all'anno 2020 e sulla quale si provvede a norma dell'articolo 265, comma 7, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerata l'urgenza di procedere al riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità per il profilo professionale di assistente tecnico di cui all'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tenuto conto del numero degli alunni, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica;
Considerato che la dotazione organica aggiuntiva non consente l'assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo;
Ritenuto necessario attribuire la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici, così come prevista dalla normativa primaria, agli Uffici scolastici regionali per procedere all'individuazione di scuole polo che garantiscano la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento;
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;
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