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Decreto M.I. 10.08.2020, n. 95

Decreto recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Ripartizione delle risorse finanziarie

Art. 2 -  Copertura finanziaria

Art. 3 -  Monitoraggio e controllo

Art. 4 -  Disposizioni finali

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 231-bis e 235;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento recante "Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal citato d.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

DATO ATTO che l'articolo 2 della suddetta ordinanza, nell'individuare i criteri di riparto delle risorse destinate all'attuazione delle misure sopra richiamate, stabilisce che le dotazioni finanziarie disponibili sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 è autorizzata la spesa di euro 377,6 milioni nell'anno 2020 ed euro 600 milioni nell'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l'a.s. 2020/2021, come comunicati dalla competente Direzione generale e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali.

3. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e assegnate secondo i criteri di cui al comma 2, tenuto conto, altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici regionali, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa.

4. La ripartizione delle risorse, per l'anno scolastico 2020/2021, viene effettuata secondo quanto riportato nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Una quota pari a 37,76 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, viene accantonata per essere finalizzata al pagamento di oneri derivanti dalla sostituzione di personale.

5. Gli incarichi temporanei di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono attivati in un numero massimo, per ciascuna regione, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima regione, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, di cui alla Tabella A.

6. Ferme restando la durata dei predetti incarichi temporanei dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni e la relativa retribuzione limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, ai fini del rispetto dei limiti indicati dal comma 5, il budget da assegnare è stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all'importo derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, di cui si riportano i valori nella Tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di bilancio relativo alla Tabella 7 capitolo 3385 piano gestionale 1 "fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" per gli anni finanziari 2020 e 2021 (Missione 22 - Programma 1 - Azione 3).

2. Il fondo di cui al comma precedente viene ripartito, con uno o più decreti di variazione contabile del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, su appositi capitoli di spesa e destinati al pagamento dei compensi dovuti per l'espletamento degli incarichi temporanei e per sostituzioni di personale previsti dal presente decreto.

3. Ai fini del riparto di cui al comma 2 il Ministero dell'Istruzione, mediante gli Uffici Scolastici Regionali, individua l'esatto fabbisogno delle istituzioni scolastiche.

Art. 3 - Monitoraggio e controllo

1. Il Ministero dell'istruzione adotta ogni opportuna misura, anche mediante il proprio sistema informativo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte dalle istituzioni scolastiche e provvede al monitoraggio periodico della spesa.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

Tabella A -

UU.SS.RR. Incidenza % alunni Incidenza % costi fabbisogni Distribuzione budget per alunni Distribuzione budget per costi fabbisogni Totale budget 2020-2021 Totale budget 2020 Totale budget 2021
Abruzzo 2,2% 1,7% 9.888.473,54 7.478.324,72 17.366.798,26 6.707.961,23 10.658.837,03
Basilicata 1,0% 1,0% 4.340.898,66 4.399.683,37 8.740.582,03 3.376.067,73 5.364.514,30
Calabria 3,6% 4,2% 15.646.015,02 18.640.929,44 34.286.944,45 13.243.402,19 21.043.542,26
Campania 11,2% 19,3% 49.269.214,16 84.932.142,57 134.201.356,73 51.835.548,62 82.365.808,11
Emilia-Romagna 7,3% 7,5% 32.163.196,16 32.859.079,31 65.022.275,47 25.114.987,38 39.907.288,09
Friuli Venezia Giulia 1,9% 2,1% 8.325.267,60 9.330.894,14 17.656.161,74 6.819.728,32 10.836.433,41
Lazio 9,6% 13,1% 42.084.520,05 57.825.912,83 99.910.432,88 38.590.609,28 61.319.823,60
Liguria 2,3% 2,3% 10.136.631,55 10.317.880,49 20.454.512,04 7.900.597,24 12.553.914,80
Lombardia 15,7% 7,6% 69.072.981,37 33.536.517,86 102.609.499,23 39.633.128,79 62.976.370,44
Marche 2,7% 2,4% 12.072.447,80 10.609.621,39 22.682.069,19 8.760.995,35 13.921.073,84
Molise 0,5% 0,4% 2.148.769,25 1.696.063,64 3.844.832,89 1.485.074,47 2.359.758,42
Piemonte 7,1% 4,5% 31.080.570,23 19.762.766,68 50.843.336,92 19.638.343,04 31.204.993,87
Puglia 7,4% 11,9% 32.669.447,69 52.170.086,37 84.839.534,06 32.769.443,35 52.070.090,71
Sardegna 2,6% 0,9% 11.530.818,96 3.915.980,97 15.446.799,93 5.966.358,29 9.480.441,64
Sicilia 9,3% 8,5% 41.020.157,09 37.519.716,12 78.539.873,20 30.336.186,88 48.203.686,32
Toscana 6,3% 5,8% 27.643.573,19 25.348.702,59 52.992.275,79 20.468.374,82 32.523.900,97
Umbria 1,5% 1,4% 6.681.084,39 6.167.252,76 12.848.337,15 4.962.696,74 7.885.640,41
Veneto 7,8% 5,3% 34.145.933,28 23.408.444,75 57.554.378,03 22.230.496,21 35.323.881,83
Totale 100% 100% 439.920.000,00 439.920.000,00 879.840.000,00 339.839.999,93 540.000.000,07

Tabella B -

PERSONALE A.T.A.
Collaboratore Scolastico Collaboratore scolastico dei servizi Assistente Amministrativo
Costo mensile 1.885,46 1931,54 2.110,54
PERSONALE DOCENTE
Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria Docente Scuola Secondaria di primo grado Docente diplomato Scuola Secondaria di secondo grado Docente laureato Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile 2.552,62 2.751,12 2.552,62 2.751,12

L'importo indicato è mensile, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, inclusivo della tredicesima maturata mensilmente, dell'IVC in vigore dal 1° luglio 2019 e dell'elemento perequativo di cui alla tabella D1 allegata al CCNL 19 aprile 2018.

Tutti gli importi comprendono la retribuzione tabellare con IVC oltre alla retribuzione professionale docente (per i docenti) o il compenso individuale accessorio (per gli ATA) di cui, rispettivamente, alle tabelle E.1.1 e E.1.3 del medesimo CCNL, nonché la quota di tredicesima relativa alla tabella C1.