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Decreto M.I. 10.08.2020, n. 95

Decreto recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 è autorizzata la spesa di euro 377,6 milioni nell'anno 2020 ed euro 600 milioni nell'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l'a.s. 2020/2021, come comunicati dalla competente Direzione generale e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali.

3. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e assegnate secondo i criteri di cui al comma 2, tenuto conto, altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici regionali, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa.

4. La ripartizione delle risorse, per l'anno scolastico 2020/2021, viene effettuata secondo quanto riportato nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Una quota pari a 37,76 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, viene accantonata per essere finalizzata al pagamento di oneri derivanti dalla sostituzione di personale.

5. Gli incarichi temporanei di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono attivati in un numero massimo, per ciascuna regione, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima regione, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, di cui alla Tabella A.

6. Ferme restando la durata dei predetti incarichi temporanei dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni e la relativa retribuzione limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, ai fini del rispetto dei limiti indicati dal comma 5, il budget da assegnare è stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all'importo derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, di cui si riportano i valori nella Tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.