C.C.N.I. 03.08.2020
1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale immesso in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica, come previsto all'art. 34 comma 4 del CCNI 6 marzo 2019, su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio o della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno a seguito di interventi normativi.
2. Al fine di rispettare il contingente di organico e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti creando situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, al personale di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.
3. L'articolo 34, comma 5, del CCNI del 6.3.2019 è prorogato per la durata di vigenza del presente contratto.