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Decreto MIUR 16.10.2019, n. 956

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Art. 2 - Servizi utili ai fini del percorso di formazione e di prova

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.

2. Ai fini del comma 1 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.

4. Il periodo di formazione e di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

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