Decreto MIUR 16.10.2019, n. 956
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.
2. Ai fini del comma 1 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.
4. Il periodo di formazione e di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.
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