Decreto MIUR 29.11.2019, n. 1110
1. L'ANVUR dovrà elaborare i profili di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Gli indicatori citazionali di cui all'art. 5, comma 1, messi a disposizione dei GEV, faranno riferimento alla data indicata nel bando.
3. Entro tre mesi dalla data di conclusione dall'esercizio di valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto dei rapporti finali dei GEV, l'ANVUR presenta il Rapporto finale della VQR 2015-2019, che comprende:
a) la valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca, articolata per Aree e fondata sull'integrazione degli elementi di analisi a disposizione;
b) i profili di qualità di cui all'art. 2 delle Istituzioni, dei Dipartimenti o delle strutture interne assimilate.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 76/2010, sarà cura dell'ANVUR diffondere i risultati della VQR 2015-2019 per quanto attiene ai profili di qualità delle Aree, delle Istituzioni e delle loro strutture. I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno valutati non saranno resi pubblici. L'elenco nominativo dei revisori verrà reso pubblico entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.
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