Decreto MIUR 29.11.2019, n. 1110
1. I GEV valutano la qualità di ciascun prodotto della ricerca selezionato dalle Istituzioni. Ai fini del giudizio di qualità, i GEV adottano la metodologia della peer review informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Area, da indici citazionali internazionali, depurati dalle autocitazioni. Tali indici non possono comunque sostituirsi a un'accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca, né tantomeno tradursi nell'automatica assegnazione del prodotto ad una delle categorie di cui al comma 6.
2. Per i prodotti per i quali non risulti applicabile l'uso della peer review informata, il GEV può fare ricorso ad almeno due esperti valutatori esterni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), pur mantenendo la responsabilità della valutazione. I casi in cui non risulti applicabile l'uso della peer review informata sono indicati nel bando ANVUR.
3. Qualora la fattispecie concreta non rientri in nessuno dei casi predeterminati nel bando ANVUR, il GEV potrà utilizzare ulteriori valutatori nei termini di cui al comma precedente, solo previa motivata richiesta al Consiglio direttivo dell'ANVUR.
4. Per i prodotti per i quali è appropriato l'uso della peer review informata, il GEV potrà comunque fare ricorso ad almeno un esperto esterno in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), nei termini che saranno specificati dal bando ANVUR, pur mantenendo la responsabilità della valutazione.
5. Eventuali prodotti riferiti ad attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere
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