Decreto MIUR 29.11.2019, n. 1110
1. Ai fini del censimento dei ricercatori delle Istituzioni da valutare si dovranno utilizzare le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR, che saranno messe a disposizione dell'ANVUR per acquisire i nomi dei ricercatori in servizio nel periodo di riferimento 2015-2019 o parte di esso, con l'indicazione delle Aree e delle strutture di afferenza ed i nomi dei dottorandi che hanno conseguito il titolo nel periodo 2012-2016.
2. Le Istituzioni, con riferimento alle strutture sottoposte a valutazione, sceglieranno un numero di prodotti di ricerca da valutare relativi al quadriennio 2015-2019, pari al triplo del numero dei ricercatori afferenti alla struttura da valutare, prevedendo:
a) che per ogni ricercatore si possa presentare un numero massimo di prodotti pari a 4;
b) che, di regola, nel caso di più di cinque coautori, salvo quanto previsto nel bando ANVUR in base alle caratteristiche di pubblicazione dell'Area, l'Istituzione possa presentare comunque solo prodotti in cui il primo o ultimo autore (o "autore corrispondente") appartenga all'Istituzione stessa;
3. In relazione al numero di prodotti della ricerca di cui al comma 2, è data facoltà, per ogni ricercatore, di presentare, al posto di 2 prodotti della ricerca, una monografia o prodotto ad essa assimilato, secondo la definizione che sarà indicata nel bando dell'ANVUR ai fini della VQR e nel rispetto di quanto previsto ai fini della costituzione dell'ANRIP.
4. I prodotti dei ricercatori che hanno prestato servizio presso un'Istituzione diversa da quella di appartenenza nel periodo 2015-2019 (o parte di esso) ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazi
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