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Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183

Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Art. 8 - Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni

1. I commissari esterni sono assegnati, in ordine di priorità discendente:

a) nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo la preferenza espressa;

b) nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;

c) nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo la preferenza espressa;

d) nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio;

e) eccezionalmente in ambito regionale, d'ufficio, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 6, ove residuino nomine da disporre.

2. Per eventuali sedi residue si effettuano le nomine nell'ambito delle categorie del personale di cui all'articolo 6, comma 2, secondo la procedura di cui al comma 1.

3. In caso eccezionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente può disporre nomine anche in ambito interregionale, previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

4. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal· Comune di servizio o di residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza.

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