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Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183

Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Art. 7 - Fasi territoriali di nomina - Presidenti

1. I presidenti sono assegnati, in ordine di priorità discendente:

a) nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;

b) nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;

c) nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;

d) nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio.

2. Qualora non sia possibile effettuare, in base alle disposizioni di cui al comma 1, le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si procede d'ufficio alla nomina in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di precedenza di cui all'articolo 4.

3. In caso eccezionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente può disporre nomine anche in ambito interregionale, previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

4. Per le nomine d'ufficio, disposte nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal Comune di servizio o residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o residenza.

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