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Decreto legge 28.01.2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (G.U. 28.01.2019, n. 23)

Capo II - Trattamento di pensione anticipata (Quota 100) e altre disposizioni pensionistiche

Art. 22 - Fondi di solidarietà bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1, e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 67

2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro ca

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