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Decreto legge 28.01.2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (G.U. 28.01.2019, n. 23)

Capo II - Trattamento di pensione anticipata (Quota 100) e altre disposizioni pensionistiche

Art. 21 - Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. 66

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Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.

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