Decreto MIUR 11.02.2019, n. 93
1. Le Regioni devono individuare nell'ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 gli interventi da ammettere nei limiti delle risorse ad ognuna spettanti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto sulla base dei seguenti criteri:
a) edifici ricadenti prioritariamente nella zona a più elevato rischio simico presente nella propria regione e che presentino un indice di rischio inferiore a 0.6;
b) interventi esclusivamente di adeguamento sismico o di nuova costruzione nel caso in cui l'adeguamento non sia possibile, previa presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessità;
c) livello di progettazione preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo.
2. Il termine entro il quale le Regioni devono far pervenire gli interventi da finanziare è definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposita comunicazione rivolta alle Regioni interessate.
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