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Decreto Dirigenziale MIUR 09.04.2019

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di dieci posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. (G.U. 09.04.2019, n. 28)

Art. 8 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dall'USR - Ufficio II.

2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR - Ufficio II competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR - Ufficio II al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

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