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Decreto legge 28.09.2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (G.U. 28.09.2018, n. 226)

Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

Art. 9 ter - Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo

1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.

3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

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