Decreto legge 28.09.2018, n. 109
Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.
2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo.
3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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