IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 09.05.2018, prot. n. 378

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 9 - Qualificazione universitaria dei laureati in Scienze dell'educazione e della formazione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della lettera e) del decreto legislativo n. 65 del 2017, l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia deve possedere la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione con percorso formativo che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. I CFU di cui all'allegato B sono attinenti alle conoscenze e alle competenze di cui all'articolo 1.

2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.