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Decreto MIUR 09.05.2018, prot. n. 378

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 8 - Prova finale

1. Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale che si svolge dinanzi a una commissione, nominata dalla competente autorità accademica, integrata da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante del coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e da un tutor di tirocinio di cui al comma 2 dell'articolo 7.

2. L'esame consiste in un colloquio atto a valutare le competenze acquisite durante il corso di specializzazione sul piano teorico, metodologico e pratico. Il colloquio include anche la discussione sull'attività svolta durante il tirocinio e sulle competenze acquisite e documentate nel portfolio e nel project work.

3. Alla prova finale la Commissione assegna fino ad un massimo di 30 punti. La prova è superata se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 18/30.

4. Ai componenti la commissione di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

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