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Decreto MIUR 09.05.2018, prot. n. 378

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 6 - Tirocinio

1. Il tirocinio si articola in tirocinio diretto e indiretto.

2. Il tirocinio diretto si svolge nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ed è regolato da apposite convenzioni stipulate tra le Università e i servizi educativi per l'infanzia autorizzati.

3. Il tirocinio diretto ha una durata di 175 ore, di cui almeno il cinquanta per cento deve essere svolto in nidi d'infanzia o micronidi ed è seguito dal tutor del tirocinante interno al servizio educativo per l'infanzia di cui al comma 1 dell'articolo 7.

4. Il tirocinio diretto è progettato e realizzato in sinergia con il coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

5. Il tirocinio indiretto ha una durata di 75 ore, è seguito dal tutor del tirocinio, operante presso il corso di specializzazione, di cui al comma 2 dell'articolo 7 e include attività di progettazione e di rielaborazione in gruppo e individuale.

6. La frequenza alle attività di tirocinio diretto e indiretto è obbligatoria. L'attività di tirocinio non può essere erogata a distanza ed è documentata in un portfolio e in un project work.

7. Il tirocinio include strategie di mentoring e peer-coaching e momenti di confronto e riflessione in gruppo, svolti con il coordinamento del tutor di tirocinio, sulle attività di tirocinio.

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