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Decreto MIUR 09.05.2018, prot. n. 378

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 5 - Attività formative del corso di specializzazione

1. Le attività formative del corso di specializzazione sono definite nell'Allegato A.

2. I contenuti degli insegnamenti sono specificatamente rivolti all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui all'articolo 1.

3. Ogni CFU degli insegnamenti prevede dalle sei alle otto ore di lezione in presenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 per le attività laboratoriali.

4. Le attività di laboratorio, anche a carattere interdisciplinare, sono svolte da docenti dei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 e PSI/04, oppure da soggetti con comprovata e documentata esperienza di almeno cinque anni negli argomenti previsti dall'Allegato A.

5. Le attività di laboratorio sono volte all'acquisizione di competenze professionali relative all'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età e sono realizzate prevedendo lavori di gruppo cooperativi, simulazioni, osservazioni di esperienze reali, presentazione di casi che attivano la riflessione e l'apprendimento metacognitivo. Ogni CFU di laboratorio comprende almeno diciotto ore in presenza.

6. I laboratori non prevedono attività a distanza, la loro frequenza è obbligatoria e non può essere sostituita con il riconoscimento di competenze universitarie o extra-universitarie.

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