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Decreto Direttoriale MIUR 11.05.2018, n. 784

Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326.

Art. 3 - Titolo di specializzazione sul sostegno

1. È consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze.

2. A tal fine, gli aspiranti comunicano il titolo posseduto all'Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto ovvero di inclusione negli elenchi aggiuntivi, compilando il modello A5 in modalità telematica attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line". Le istanze Polis saranno disponibili dalla data di pubblicazione del presente decreto al 4 giugno 2018 (entro le ore 14,00). Gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione entro il 1 febbraio 2018 e che chiedono l'iscrizione in II fascia aggiuntiva dichiarano invece il titolo nel modello A3 unitamente al titolo di abilitazione, con le stesse modalità e termini indicati all'art. 2 commi 5 e 6.

3. Gli aspiranti di cui al comma 1 sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell'elenco aggiuntivo di appartenenza.

4. Nelle more del decreto annuale di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i docenti iscritti nella I fascia delle graduatorie di istituto che comunicano il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno sono collocati, secondo la rispettiva finestra di inserimento, in subordine agli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400.

5. L'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno non comporta il riconoscimento del relativo punteggio

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