IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 12.07.2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (G.U. 13.07.2018, n. 161)

Capo I - Misure per il contrasto al precariato

Art. 3 bis - Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni possono destinare, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. 5

5

Comma così modificato dall'art. 1, comma 259, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.