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Decreto legge 12.07.2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (G.U. 13.07.2018, n. 161)

Capo I - Misure per il contrasto al precariato

Art. 3 - Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato

1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

1-bis. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».

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