Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03.01.2018
1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità agli interventi nell'ordine di seguito indicato:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e della Regione autonoma della Valle d'Aosta o a edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Non sono ammessi a finanziamento:
a) gli interventi r
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