Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03.01.2018
1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati
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