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Decreto MIUR 23.04.2018, n. 335

Valutazione del servizio prestato nelle sezioni primavera. Attuazione art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Art. 3 - Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, ovverosia esclusivamente in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria finalizzato alla costituzione dell'elenco aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, il servizio prestato, sino al 24 giugno 2017, nelle sezioni primavera dai soggetti di cui all'articolo 1, già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, è riconosciuto e valutato ai sensi dell'articolo 2.

2. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati per l'anno scolastico 2017/2018 da coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria di cui al comma 1.

3. Il servizio di cui al comma 1 è riconosciuto e valutato anche a coloro che si inseriscono nell'elenco aggiuntivo ai sensi del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015.

4. Il servizio prestato nelle sezioni primavera è riconosciuto nel rispetto del limite di cui alla Tabella A, nota n. 3, del decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017.

5. Il servizio prestato presso le sezioni primavera dai soggetti di cui all'articolo 1 è riconosciuto e valutato, secondo le modalità di cui all'articolo 2, in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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